Termini e condizioni della società di trasporto

Termini e condizioni generali di trasporto di Sunshine GmbH Reisemobile (committente) per la messa in servizio delle società di trasporto
– Termini e condizioni della società di trasporto –
(versione: 10/2019)

Le seguenti condizioni sono parte integrante del contratto di trasporto stipulato con la società di trasporto. Non saranno accettate in nessun caso condizioni generali di contratto divergenti o altre condizioni pre-formulate della società di trasporto e la loro validità è già ora contraddetta. L'esecuzione del contratto di trasporto viene eseguita inoltre ad esclusione delle condizioni delle associazioni di categoria, in particolare ADSp, VGBL e DTLB.

§ 1 Requisiti veicolo/conducente
1. La società di trasporto è obbligata a fornire un veicolo che soddisfi i requisiti del trasporto, che sia in condizioni tecnicamente perfette e che soddisfi i requisiti di legge.
2. La società di trasporto può utilizzare per il trasporto in questione solo autisti qualificati che siano anche in possesso dei necessari permessi di lavoro.
3. Se il veicolo e/o il conducente non sono conformi ai requisiti di cui sopra, il veicolo di trasporto si considera non fornito.

§ 2 Elaborazione dell'ordine
1. La società di trasporto è responsabile del caricamento in condizioni di trasporto e utilizzo adeguate nel punto di carico e scarico. Deve fornire un numero sufficiente di mezzi di fissaggio del carico (tappetini antiscivolo, cinghie di fissaggio, ecc.).
2. Se il carico o lo scarico non viene effettuato dalla società di trasporto, questa deve comunque monitorare il processo e controllare il carico per un corretto fissaggio prima dell'inizio del viaggio.
3. In ogni caso, il trasporto può essere avviato solo se il veicolo è sicuro da guidare e sono state rispettate tutte le norme relative al fissaggio del carico.
4. Al momento del ritiro della merce, la società di trasporto verifica la presenza di danni riconoscibili esternamente e la completezza e identità (tipo e quantità) sulla base delle bolle di trasporto consegnate. Eventuali discrepanze riscontrate devono essere registrate per iscritto (tipo di discrepanza, nome in stampatello, data, ora e firma) dalla società di trasporto sui documenti di trasporto.
5. La consegna può avvenire solo dietro rilascio di una ricevuta da parte del destinatario.
6. Le date specificate nell'ordine di trasporto sono date fisse.
7. Il veicolo caricato può essere parcheggiato solo in parcheggi custoditi. All'uscita dal veicolo, il conducente deve chiuderlo correttamente.
8. In caso di incidente, danni di qualsiasi tipo, differenze nell'accettazione del carico, ostacoli alla consegna o ritardi nel trasporto, il committente deve essere informato immediatamente. In caso di incidente, incendio o furto, occorre informare immediatamente anche le autorità di polizia locali.

§ 3 Ricorso a subappaltatori
1. La società di trasporto ha il diritto di far eseguire il contratto di trasporto da un subappaltatore. La società di trasporto non è autorizzata a cedere la merce a un broker, a uno spedizioniere, a un padroncino, a una'impresa individuale, a una società di persone o a società estere paragonabili. Inoltre, è vietato il trasbordo.
2. Prima di ricorrere al subappaltatore, la società di trasporto deve accertarsi della serietà e dell'affidabilità del subappaltatore e deve obbligare il subappaltatore nella stessa misura in cui la società è obbligata nei confronti del committente.
3. Se viene utilizzato un subappaltatore, la società di trasporto deve comunicare al committente il nome e l'indirizzo del subappaltatore. Per i trasporti CMR, il nome del subappaltatore deve essere inserito anche nelle colonne 16 e 23 della lettera di vettura CMR.

§ 4 Autorizzazioni di trasporto / Attestato di conducente
1. La società di trasporto assicura al committente di essere in possesso dei permessi necessari per il trasporto e di impiegare solo personale di guida con le necessarie qualifiche. L'uso di conducenti di paesi terzi è consentito solo con un attestato di conducente valido.
2. La società di trasporto consegna al conducente assunto copia delle autorizzazioni/dei certificati necessari e lo incarica di consegnarli, su richiesta, al committente o ai suoi clienti per la verifica..
3. Se non è possibile dimostrare il possesso dei necessari permessi / certificati, si ritiene che il veicolo di trasporto non sia stato fornito e la società di trasporto è obbligata a risarcire il committente per i danni che ne derivano.
4. In caso di mancanza dei permessi/certificati necessari, la società di trasporto esonererà il committente da tutti i reclami di terzi sollevati a causa dei permessi/certificati mancanti. Ciò include in particolare multe inflitte al committente.

§ 5 Periodi di guida e di riposo
1. La società di trasporto assicura al committente che il trasporto verrà effettuato nel rigoroso rispetto delle norme di legge sui periodi di guida e di riposo nel traffico stradale. Su richiesta del committente, la società di trasporto deve fornire prove adeguate a dimostrazione del rispetto dei tempi di guida e di riposo.2. In caso di violazione delle norme di legge sui tempi di guida e di riposo durante l'esecuzione dell'ordine, la società di trasporto deve informare immediatamente il committente. Inoltre, è tenuto ad esonerare il committente da tutte le pretese di terzi nei confronti del committente in relazione alla violazione. Ciò include in particolare multe inflitte al committente.

§ 6 Controstallia
1. La controstallia (§ 412 cpv. 3 Diritto Commerciale)viene corrisposta solo se la società di trasporto arriva al punto di carico o scarico previsto dal contratto. In caso di ritardi nel caricamento o nello scaricamento, il committente deve essere informato immediatamente.
2. Inoltre, i tempi di attesa devono essere documentati per iscritto dalla società di trasporto (luogo, data, ora, nome del conducente, firma del conducente, firma del responsabile del punto di carico/scarico). La suddetta conferma scritta può essere sostituita da una stampa del tachigrafo più una dichiarazione firmata dal conducente.
3. I tempi di attesa nel punto di carico e scarico fino a 3 ore sono esenti da controstallia. Il sabato, la domenica e tutti i giorni festivi sono generalmente esenti da controstallia.

§ 7 Accordi relativi al trasporto
1. Il trasporto viene pagato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. La fattura deve indicare il rispettivo numero di giri del committente.
2. La società di trasporto deve consegnare tutti i documenti di trasporto al committente dopo la consegna. Il committente ha diritto di ritenzione fino all'invio della merce.
3. Il committente ha il diritto di compensare tutti i crediti che gli spettano nei confronti della società di trasporto.
4. La società di trasporto è autorizzata a cedere il credito di trasporto solo se il committente ha precedentemente acconsentito per iscritto alla cessione.

§ 8 Responsabilità
1. In caso di trasporto nazionale, la società di trasporto è responsabile per la perdita e/o il danneggiamento della merce per un importo di 40 DSP/kg.
2. La responsabilità per i trasporti transfrontalieri si basa sulle norme del CMR.

§ 9 Assicurazione
1. La società di trasporto deve stipulare un'assicurazione di responsabilità civile per il trasporto che copra la sua responsabilità civile ai sensi dell'art. 8 e dei casi di cui all'art. 435 HGB e all'art. 29 CMR.
2. Su richiesta del committente, la società di trasporto deve fornire in qualsiasi momento la prova dell'esistenza di un'adeguata copertura assicurativa e del pagamento dei premi dovuti.

§ 10 Salario minimo
1. La società di trasporto garantisce di pagare ai conducenti che impiega il salario minimo prescritto dalle norme di legge del rispettivo paese e di rispettare i requisiti di documentazione applicabili.
2. La società di trasporto deve informare immediatamente il committente di eventuali violazioni nel caso di trasporti ordinati dal committente. In caso di violazione di uno degli obblighi di cui sopra, la società di trasporto è tenuta a manlevare il committente da tutte le pretese di terzi avanzate nei suoi confronti a seguito della violazione. Queste includono, oltre alle eventuali pretese dei dipendenti impiegati, in particolare le multe inflitte al committente.

§ 11 Tutela del cliente
1. Per la durata del rapporto d'affari in cui la società di trasporto esegue gli ordini per il committente, nonché per un periodo di 12 mesi dopo la sua cessazione, il vettore garantisce la tutela del committente secondo le seguenti regole.
2. Le società di trasporto non possono, direttamente o indirettamente, avviare, mediare, concludere o effettuare operazioni di spedizione, di trasporto o di deposito sia per i clienti del committente che per i destinatari o i loro agenti commerciali (mediatori commerciali/agenti) con i quali entrano in contatto nel corso della loro attività.
3. Tale divieto si applica nel caso in cui il vettore violi attivamente o tramite pubblicità il divieto di cui sopra o se è obbligato a farlo da un terzo.
4. Non appena la società di trasporto verrà a conoscenza di una violazione di tale divieto, ne informerà immediatamente il committente.
5. La società di trasporto è tenuta a risarcire il committente per qualsiasi violazione colposa del presente accordo di tutela del committente. L'entità del danno è concordata in un importo forfettario di € 1.000, comunque almeno il 5% delle merci per il rispettivo trasporto in questione. Le parti si riservano il diritto di provare danni maggiori o minori.
6. Inoltre, per ogni cliente che il committente perde a causa della violazione colposa del contratto di tutela del cliente, si calcola un importo forfettario per danni di € 5.150, a copertura del danno subito dal committente che deve riprendere il rapporto commerciale con il cliente. Anche in questo caso, la società di trasporto si riserva il diritto di dimostrare che il danno subito dal committente sia inferiore. Il committente si riserva il diritto di dimostrare un danno maggiore.

§ 12 Riservatezza
1. Le parti contraenti sono tenute a mantenere il segreto su tutte le informazioni riguardanti la controparte di cui vengono a conoscenza durante l'esecuzione del contratto, in particolare ai concorrenti delle parti, a meno che tali informazioni non siano pubblicamente accessibili al momento della loro divulgazione o siano di dominio pubblico, o siano state comunicate per iscritto dalle parti in anticipo o fossero già note alla parte ricevente al momento in cui ne è venuta a conoscenza.
Lo stesso vale nel caso di requisiti di informazione legali o ufficiali. Se le informazioni vengono trasmesse a terzi per l'adempimento del contratto, quest'obbligo deve essere imposto dalle parti contraenti a tali terzi. Le parti non sono responsabili del comportamento di tali terze parti nella misura in cui sia stato loro imposto un corrispondente obbligo di riservatezza e la decisione di scelta sia stata presa con la dovuta cura. Le parti imporranno inoltre al proprio personale di rispettare quest'obbligo di riservatezza e al meglio delle proprie possibilità di garantire il rispetto delle regole generali di protezione dei dati.
2. La società di trasporto è tenuta a risarcire il committente per qualsiasi violazione colposa del presente accordo di segretezza. L'entità del danno è concordata in un importo forfettario di € 1.000, comunque almeno il 5% delle merci per il rispettivo trasporto in questione. Le parti si riservano il diritto di provare danni maggiori o minori.

§ 13 Legge applicabile / Foro competente
1. Per l'ordine di trasporto si applica il diritto tedesco.
2. Il foro competente esclusivo per le controversie derivanti dall'ordine di trasporto o dal relativo avvio è Detmold. Nell'ambito del campo di applicazione del CMR, questo è un ulteriore foro competente.

§ 14 Disposizioni finali
Se le singole disposizioni del presente contratto dovessero essere inefficaci o non realizzabili, l'efficacia delle altre disposizioni contrattuali non ne risentirebbe. Ciò si applica di conseguenza nel caso in cui le parti contrattuali abbiano chiaramente trascurato un certo punto e quindi non lo regolassero. In tal caso, le parti contraenti concordano di trovare una soluzione amichevole che corrisponda allo scopo economico previsto dal contratto.